Gli Statuti dell'atis
Gli Statuti dell'Associazione ticinese insegnanti di storia sono stati approvati giovedì 2 ottobre 2003 dall'Assemblea costituente.
Gli Statuti definiscono l'organizzazione dell'Atis e sono divisi in 13 articoli:
Art1. Nome e sede
L'ATIS - Associazione Ticinese degli Insegnanti di Storia è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.
Il Comitato stabilisce la sede dell'Associazione.
Art. 2. Scopi
L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:
- valorizzare l'insegnamento della storia in tutti gli ordini scolastici;
- favorire la riflessione critica sui contenuti dell'insegnamento della storia;
- promuovere la collaborazione e il confronto tra gli insegnanti di storia
Art. 3. Attività
L'Associazione persegue i propri scopi attraverso conferenze divulgative, seminari di approfondimento, pubblicazioni (stampa e internet), escursioni di studio, creazioni e scambi di materiale didattico.
Art. 4. Collaborazioni
Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione può collaborare con altri enti, pubblici e privati.
Art. 5. Soci
Sono soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche che hanno versato la quota sociale annua e che condividono gli scopi e le motivazioni contenute nel preambolo agli statuti. L'appartenenza all'Associazione cessa con il mancato versamento della quota sociale annua.
Art. 6. Quota sociale annua
La quota sociale annua è fissata dall'Assemblea.
Art. 7. Organi
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea;
- Il Comitato direttivo;
- I Revisori dei conti.
Art. 8. Assemblea
L'Assemblea ordinaria si svolge una volta all'anno.
Le Assemblee straordinarie possono avere luogo se richieste da almeno un quinto dei soci o su convocazione del Comitato.
Le assemblee vengono convocate dal Comitato con almeno due settimane di preavviso e con l'indicazione delle trattande.
L'Assemblea:
- approva e modifica gli statuti;
- elegge i membri del Comitato direttivo e i revisori dei conti;
- fissa le quote sociali;
- approva la relazione annuale del Comitato;
- approva il resoconto finanziario;
- decide su altri oggetti sottoposti dal Comitato direttivo o da un socio.
L'Assemblea decide con voto di maggioranza semplice dei presenti.
Art. 9. Comitato direttivo
Il Comitato direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri.
Resta in carica per due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
I membri del Comitato direttivo devono presentare per iscritto le loro dimissioni all'Assemblea.
Il Comitato direttivo può impegnarsi a nome dell'Associazione con la firma del presidente e di un membro.
I membri del Comitato direttivo lavorano a titolo benevolo.
Il Comitato direttivo:
- prende tutte le decisioni che non sono di competenza dell'Assemblea;
- gestisce le attività dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea generale ordinaria e le Assemblee straordinarie come all'articolo 8;
- rappresenta l'Associazione verso l'esterno;
Il Comitato direttivo elegge al suo interno un presidente, un segretario e un cassiere.
Art. 10. Revisori dei conti
I revisori dei conti verificano i conti d'esercizio e il bilancio dell'Associazione e presentano un rapporto all'Assemblea.
Art. 11. Finanze
L'Associazione si finanzia tramite i contributi dei soci ed eventuali altri proventi esterni.
Art. 12. Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso unicamente dall'Assemblea con una maggioranza dei 2/3 dei presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea decide la destinazione del patrimonio dell'Associazione.
Art.13 Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva del 2 ottobre 2003.